Per l’esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell’attività edilizia libera, che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, l’interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata. Si tratta ad esempio delle opere di restauro e risanamento conservativo che non riguardano le parti strutturali dell’edificio o altre trasformazioni attuate per mezzo di opere edilizie che non siano soggette a permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività e purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78-bis).
Approfondimenti
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 €. L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78-bis, com. 3)
Il pagamento della sanzione può essere rateizzato.