Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Per l’esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell’attività edilizia libera, che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, l’interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata. Si tratta ad esempio delle opere di restauro e risanamento conservativo che non riguardano le parti strutturali dell’edificio o altre trasformazioni attuate per mezzo di opere edilizie che non siano soggette a permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività e purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78-bis).

Approfondimenti

Sanzione per mancata o tardiva comunicazione

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 €. L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78-bis, com. 3)

Il pagamento della sanzione può essere rateizzato.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:54.00