Comunicare l'esecuzione di opere in edilizia libera

Comunicare l'esecuzione di opere in edilizia libera

Gli interventi che possono eseguiti senza nessun titolo abilitativo sono individuati dalla Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78 che distingue tra:

  • interventi per i quali è necessaria la comunicazione opere libere
  • interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo o comunicazione.

Tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

Approfondimenti

Opere per le quali non è richiesta la comunicazione

La Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78 indica quali sono gli interventi  che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo o comunicazione.

Anche se non è richiesto richiesta, è possibile presentare facoltativamente una comunicazione per:

  • le opere di manutenzione ordinaria
  • le opere di manutenzione straordinaria, quando non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell'edificio
  • gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato, oppure, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti
  • gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;
  • gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 m² e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo
  • le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area
  • gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, escluse le linee elettriche aeree
  • l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale
  • le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo;
  • gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia
  • le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico
  • le strutture prefabbricate di carattere precario realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio
  • le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85;
  • i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dalla Legge provinciale 23/05/2007, n. 11, art. 56, com. 2
  • la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto, senza aumento della ricettività, la sistemazione della viabilità interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie e gli allestimenti mobili disciplinati dalla Legge provinciale 04/10/2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue disposizioni attuative
  • gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici e la sistemazione dei relativi elementi di arredo
  • gli interventi riguardanti sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, già esistenti, nel rispetto della Legge provinciale 15/03/1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)
  • la collocazione di contenitori e di distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi
  • la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell'attività di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno.
Opere soggette a comunicazione

L'inizio dei lavori deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione comunale, senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78, com. 3 e Legge Provinciale 04/08/2022, art. 4) per le seguenti tipologie di opere:

  • manutenzione straordinaria che non interessano elementi strutturali dell'edificio
  • interventi che interessano le parti esterne dell’edificio nel rispetto dei materiali o tinteggiatura previsti dal PRG o dal piano colore se adottato
  • interventi di sostituzione di parti esterne dell’edificio con materiali o tinteggiatura uguali a quelli esistenti
  • legnaie pertinenziali degli edifici nel rispetto delle tipologie e dei limiti dimensionali stabiliti dal PRG
  • tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici nel rispetto dei criteri stabiliti dal comune per la loro installazione
  • recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri
  • attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali
  • interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti
  • interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente
  • interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della Legge Provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 non riconducibili agli interventi di cui all'articolo 85 della Legge Provinciale 04/08/2015, n. 15
  • opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee
  • segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica
  • cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati nel rispetto dei criteri dettati dal Regolamento Edilizio Comunale 
  • cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione 
  •  coltivazione delle cave, miniere e torbiere nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia
  • installazione di impianti solari fotovoltaici o termici sulle coperture delle costruzioni esistenti e opere di connessione (nel rispetto di quanto previsto dalla Legge provinciale 02/05/2022, n.4 art. 7, com. 3)
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e termici a terra nelle pertinenze delle costruzioni avente capacità di generazione inferiore alle soglie previste dalla Tabella A del Decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 (nel rispetto di quanto previsto dalla Legge provinciale 02/05/2022, n.4 art. 7, com. 3)
  • installazione e sostituzione di pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW (Legge provinciale 02/05/2022, n.4, Punto A, Allegato D)
  • installazione e sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, inclusi i generatori ibridi, se non c’è cambio di combustibile o di tipologia del generatore, da qualsiasi fonte, in costruzioni esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento di numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, con qualsiasi potenza (Legge provinciale 02/05/2022, n.4, Punto B, Allegato D)
  • installazione di singoli generatori eolici di potenza inferiore a quella prevista dalla tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003, con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1metro, e di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 08/02/2007, n. 20 (Legge provinciale 02/05/2022, n.4, Punto C, Allegato D)
  • installazione ed esercizio di unità di microcogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007, e aventi potenza inferiore a 50 KWe (Legge provinciale 02/05/2022, n.4, Punto D, Allegato D)
  • modifiche di impianti esistenti, o di progetti autorizzati e non ancora realizzati, che rientrano entro i limiti previsti per le variazioni in corso d'opera di cui all'articolo 92, comma 3, lettera b), della Legge provinciale per il governo del territorio 2015 ( Legge provinciale 02/05/2022, n.4, art. 7, com. 5)

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:54.00