La Legge provinciale 04/08/2015, n. 15 prevede una disciplina semplificata per le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. Prima della realizzazione dei manufatti è necessaria la comunicazione di inizio lavori e gli stessi devono essere immediatamente rimossi quando non se ne ha più bisogno.
Si considera temporanea l'esigenza non superiore a due anni ma prorogabile. Le opere precarie possono consistere in (Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017, n. 8-61/Leg, art. 32):
- tettoie, chioschi e altre strutture prefabbricate di limitate dimensioni e a carattere di reversibilità, per esercitare attività commerciali di vicinato, piccole attività artigianali, la somministrazione di pasti e bevande e la vendita di giornali e sono realizzate e mantenute nel rispetto del decoro urbanistico e paesaggistico
- depositi provvisori di terre e rocce da scavo.
Le opere descritte sopra possono essere eseguite dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere libere (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78, com 3, let. k) almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Non è necessario alcun titolo abilitativo, ma occorre rispettare:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e quelle sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).