
Gli interventi di nuova costruzione sono (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 77, com 1, let. g):
- la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l'utilizzo degli indici urbanistici
- in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale o in soprelevazione, se previsti dal PRG, in misura superiore al 20 per cento della superficie utile netta e con ampliamento del volume urbanistico esistente
- la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo inedificato.
Approfondimenti
Non sono interventi di nuova costruzione
Realizzare una nuova costruzione con il permesso di costruire (PDC)
Realizzare una nuova costruzione con la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)
Servizi
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:54.00