Gli interventi di nuova costruzione sono (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 77, com 1, let. g):
- la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l'utilizzo degli indici urbanistici
- in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale o in soprelevazione, se previsti dal PRG, in misura superiore al 20 per cento della superficie utile netta e con ampliamento del volume urbanistico esistente
- la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo inedificato.
Approfondimenti
Non sono interventi di nuova costruzione (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 77, com 1):
- interventi di manutenzione ordinaria
- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro
- interventi di risanamento conservativo
- interventi di ristrutturazione edilizia
- interventi di demolizione.
Per gli interventi di nuova costruzione, occorre chiedere e farsi rilasciare il permesso di costruire (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 80, com 1, let. a).
È possibile presentare segnalazione certificata di inizio attività (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 85, com. 2) per gli interventi di nuova costruzione previsti da piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per i quali la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica del piano attuativo, quando, in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi.