Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire i seguenti interventi (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 80):
- nuova costruzione
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- riqualificazione urbana ed edilizia
- ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o a superfici utili lorde anche all'esterno della sagoma esistente, con esclusione degli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività
- realizzazione di fabbricati pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione del territorio qualificano come nuova costruzione o che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale
- realizzazione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 3 metri
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se presentano autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo edilizio, e gli interventi di infrastrutturazione del territorio
- realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione e la loro modifica quando supera il 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente
- allestimento di nuove strutture ricettive all'aperto.
Approfondimenti
La Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 85, com. 2 prevede la possibilità di presentare la segnalazione certificata d'inizio attività edilizia, in alternativa al permesso di costruire, per:
- gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda
- gli interventi su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia che non comportano la demolizione anche parziale delle murature perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie utile lorda
- gli interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per i quali la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica del piano attuativo, quando, in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi
- gli interventi soggetti a permesso di costruire per i quali, ai sensi della disciplina di settore, è stata rilasciata l'autorizzazione unica territoriale (AUT) senza la preventiva espressione dell'atto di assenso da parte del comune territorialmente competente.
I lavori devono iniziare entro due anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire, e devono terminare entro cinque anni dalla comunicazione di inizio dei lavori (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 83, com. 3).
È necessario presentare le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori.
Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti è necessario chiedere un nuovo permesso di costruire o segnalazione certificata di agibilità per rendere l'opera non ultimata agibile.
Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l'ammontare degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione).
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni.