È possibile richiedere il permesso in sanatoria per:
- interventi già realizzati, se sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Legge provinciale 04/03/2008, n. 1, art. 135, com. 1)
- interventi già realizzati, se sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della richiesta (Legge provinciale 04/03/2008, n. 1, art. 135, com. 7) con valenza ai soli fini amministrativi
In questi casi, il rilascio del permesso è subordinato al pagamento del contributo di costruzione e di una sanzione pari al valore del contributo o, in caso di esenzione o di riduzione del contributo, la sanzione pecuniaria è pari al contributo dovuto negli altri casi (Legge provinciale 04/03/2008, n. 1, art. 135, com. 4)
Approfondimenti
I lavori devono iniziare entro due anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire, e devono terminare entro cinque anni dalla comunicazione di inizio dei lavori (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 83, com. 3).
È necessario presentare le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori.
Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti è necessario chiedere un nuovo permesso di costruire o segnalazione certificata di agibilità per rendere l'opera non ultimata agibile.
Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l'ammontare degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione).
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni.