I lavori di scavo, sbancamento e livellamento del terreno per scopi edilizi sono suddivisi secondo la finalità della lavorazione. Il titolo edilizio abilitativo necessario per eseguire le opere è diverso se si tratta di:
- lavorazioni pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ovvero di scavi per la realizzazione di bacini idrici, di opere di ricerca e coltivazione di sostanze minerali di cava
- scavi con altro scopo che comportino una perdurante modifica dello stato dei luoghi.
La gestione di materiali da scavo e/o demolizione provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120. In questo caso bisogna presentare un piano di utilizzo.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 introduce un quadro normativo semplificato invece per la gestione di materiali da scavo e/o demolizione non provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). In questo caso bisogna presentare apposita dichiarazione di utilizzo.
Approfondimenti
Le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi sono considerate di nuova costruzione (Sentenza della Corte di Cassazione 19/01/2011, n. 1536). Occorre quindi presentare e farsi rilasciare il permesso di costruire (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 80, com 1, let. a).
Le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore a un metro sono assoggettate obbligatoriamente a segnalazione certificata di inizio dell'attività (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 85, com. 1, let. j).