Per agibilità si intende l’idoneità di un fabbricato ad essere utilizzato. L’agibilità attesta la conformità dell’opera al progetto autorizzato e ad eventuali relative varianti, la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie e alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 93, com. 2).
L'agibilità è attestata con:
- segnalazione certificata per i nuovi interventi
- certificato di conformità per edifici privi di agibilità esistenti alla data di entrata in vigore della Legge provinciale 04/03/2008, n. 1.
Approfondimenti
L’agibilità è attestata con segnalazione certificata contenente la dichiarazione di un professionista abilitato, con la quale si attesta anche la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24, com. 5), per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni
- lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici
- cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.
La segnalazione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine dei lavori. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.
Nel caso di edifici privi di agibilità, esistenti alla data del 25 marzo 2008 (entrata in vigore della Legge provinciale 04/03/2008, n. 1), l'agibilità può essere attestata con la presentazione del certificato di conformità di edifici esistenti, sottoscritto da un tecnico abilitato, che attesta la conformità dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento urbanistico-edilizio provinciale (Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017, n. 8-61/Leg), considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 93, com. 10).