Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

Sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 85, com. 1 e Legge provinciale 02/05/2022, n. 4, art. 5):

  • i volumi tecnici
  • il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda
  • la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione e che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale
  • i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari
  • le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma
  • le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza
  • i muri di sostegno e di contenimento fino a 3 metri di altezza
  • la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, salvo che le opere corrispondenti non rientrino tra quelle soggette a permesso di costruire
  • le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore a 1 metro
  • l'installazione di serre e tunnel permanenti per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017, n. 8-61/Leg, art. 87
  • i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017, n. 8-61/Leg, art. 33 e 34
  • gli interventi soggetti a permesso di costruire, quando il rappresentante del comune si è espresso favorevolmente nella conferenza di servizi prevista nella normativa provinciale in materia di valutazione d'impatto ambientale, di autorizzazione unica territoriale e di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, secondo quanto previsto dalle relative discipline di settore
  • l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui alla Legge provinciale 02/05/2022, n. 4, art. 5

La SCIA può essere presentata anche nei seguenti casi:

  • in alternativa al permesso di costruire
  • per varianti in corso d'opera al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio dell'attività

Approfondimenti

SCIA in alternativa al permesso di costruire

La segnalazione certificata di inizio attività può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 85):

  • gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano la demolizione anche parziale delle murature perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie utile lorda
  • gli interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per i quali la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica del piano attuativo, quando, in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi
  • gli interventi soggetti a permesso di costruire per i quali, ai sensi della disciplina di settore, è stata rilasciata l'autorizzazione unica territoriale (AUT) senza la preventiva espressione dell'atto di assenso da parte del comune territorialmente competente.
SCIA per varianti in corso d'opera

L'interessato può presentare la segnalazione certificata di inizio attività per varianti in corso d'opera, al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio dell'attività, se (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 92):

  • non risultano sostanziali rispetto al titolo edilizio originario
  • sono conformi alle previsioni urbanistiche ed edilizie
  • non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel titolo originario
  • non sono realizzate su immobili vincolati, immobili contenuti negli elenchi dei beni ambientali e immobili soggetti alla categoria d'intervento di restauro.

Sono variazioni in corso d'opera i seguenti interventi:

  • nel caso di edifici, variazioni che non modificano la destinazione d'uso e che non alterano la tipologia complessiva dell'intervento, secondo quanto specificato con regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Le variazioni sono comprese entro il 10% delle misure di progetto concernente il volume edilizio, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza o, nel caso di balconi, entro il 20% della superficie utile degli stessi
  • nel caso di interventi riguardanti opere diverse dagli edifici, variazioni che non eccedono il limite del 10% delle misure di progetto e che non comportano modificazioni significative sotto il profilo paesaggistico o qualitativo dell'opera, secondo le modalità di calcolo definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

I lavori relativi alle varianti in corso d'opera possono essere realizzati nel periodo di validità del titolo originario, senza interrompere i lavori, e sono soggetti e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio dell'attività, prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori

Le varianti al titolo originario che non possono rientrare nelle varianti in corso d'opera, sono definite varianti ordinarie. Le varianti ordinarie sono soggette all'acquisizione del titolo edilizio previsto per lo specifico intervento di variazione.

Inizio e fine dei lavori

La segnalazione certificata di inizio attività vale cinque anni dalla data di presentazione

Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori con il certificato della regolare esecuzione.

Versamento del contributo di costruzione

La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata al pagamento del contributo di costruzione dovuto, calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo conguaglio o riduzione sulla base delle determinazioni del Comune (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 86).

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Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:54.00