L’intervento di demolizione è finalizzato alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 77, let. f). Si può descrivere come opposto della costruzione e consiste nell’abbattere gradualmente edifici o altre strutture. Non si tratta di un intervento di demolizione quando le opere di smantellamento sono parte di un processo di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e la Legge provinciale 04/08/2015, n. 15 non indicano il titolo abilitativo necessario.
Anche la Suprema Corte di Cassazione (Sezione III Penale, Sentenza 17/06/2011, n. 24423), analizzando la qualificazione giuridica di un intervento di demolizione, afferma “che può ritenersi indubbiamente controversa, allo stato, in assenza di un più puntuale accertamento, la natura dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi di cui alla contestazione, dovendosi, però, precisare che la valutazione sul punto appartiene al giudice ordinario”.
Nella medesima sentenza, ribadendo la pronuncia 4098/2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che “la semplice demolizione di un manufatto non integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), in quanto per tale tipo di intervento è sufficiente la denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce illecito amministrativo”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, le demolizioni da eseguire negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione richiedono procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte.
Approfondimenti
Gli interventi di demolizione che non rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, non rientrando tra le attività edilizie libere e non essendo compresi tra quelli soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio dell'attività, si possono considerare soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 78-bis, com. 1).
Per gli interventi di demolizione che non rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, è possibile richiedere il rilascio del permesso di costruire (Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 80).