Versare l'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Versare l'imposta immobiliare semplice (IMIS)

La Provincia autonoma di Trento ha istituito con Legge Provinciale 30/12/2014, n. 14, l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), che dal 2015 sostituisce integralmente l'Imposta municipale propria (IMU) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI).

L'imposta va pagata da:

  • proprietario degli immobili
  • titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).

L'imposta non va pagata per l'immobile (abitazione e un massimo di due pertinenze) nel quale il possessore dimora abitualmente, cioè dove ha stabilito la residenza anagrafica, a eccezione delle categorie d'immobili pari ad A1, A8, A9.

Per pertinenze si intendono:

  • gli immobili a servizio dell'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità, anche appartenenti alla medesima categoria catastale (garage, cantina, ecc).

Sono assimilati ad abitazione principale anche:

  • il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia, ecc.) per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l’affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica 
  • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Aliquota ridotta per comodati d'uso gratuiti

Può essere considerata ad aliquota ridotta una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze, non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti e affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Nel 2022 l'aliquota ridotta è pari al 0,350%. 

Approfondimenti

A chi si rivolge

Proprietari di immobli.

Chi può far domanda?

  • proprietario degli immobili,
  • titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).
Accedere al servizio

L'imposta si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario, presso gli uffici postali, tramite home banking.

Il modello F24, per il pagamento dell'acconto e del saldo, unitamente ad una lettera accompagnatoria e alla scheda contribuente, viene recapitato a casa indicativamente nel mese di maggio.

In alternativa il cittadino può:

  • scaricare questi documenti accedendo alla stanza del cittadino, tramite SPID, CIE o tessera sanitaria al link in alto a destra sezione i miei documenti
  • fare richiesta attraverso il modulo richiesta invio documenti tramite e-mail - ufficio tributi, per l'invio sul proprio indirizzo di posta elettronica.

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, senza centesimi. L’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.

Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a 15,00 €. Il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

Nella compilazione del modello vanno indicati codice ente H612 - anno di riferimento 2022.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 3990 - abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze
  • 3991 -  altri fabbricati abitativi
  • 3992 - altri fabbricati
  • 3993 - aree edificabili
  • 3994 - sanzioni di accertamento
  • 3995 - interessi di accertamento
  • 3996 - sanzioni e interessi di ravvedimento.
Tempi e scadenze
  • 16 giugno: versamento acconto o unica rata IMIS 2022 dal 16 aprile 2022 al 16 giugno 2022.
  • 16 dicembre 2022: versamento saldo IMIS 2022 dal 16 ottobre 2022 al 16 dicembre 2022.
Casi particolari
  • fabbricati di interesse storico-artistico: il vincolo di tutela deve essere riconosciuto ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10. Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50%
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: l'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostituiva. Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50%.

Le due riduzioni non sono cumulabili.

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Sezioni: Tributi

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:54.00