Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
L'istruttoria della domanda di permesso di costruire è curata da un responsabile del procedimento segnalato al richiedente entro dieci giorni.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento:
- cura l’istruttoria
- acquisisce i prescritti pareri o atti di assenso eventualmente necessari, anche attraverso conferenza dei servizi (a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente)
- valuta la conformità del progetto alla normativa vigente
- adotta il provvedimento conclusivo corredato da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
Il termine è sospeso se il responsabile del procedimento richiede, con adeguata motivazione, di apportare modifiche di modesta entità al progetto originario. Se l’interessato aderisce deposita la documentazione integrativa e il termine riprende a decorrere.
Il responsabile del procedimento può interrompere il termine di 60 giorni una sola volta ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Questa clausola vale esclusivamente per richiedere motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già disponibili all’amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
I termini previsti per il rilascio del permesso di costruire sono ridotti alla metà se il richiedente allega alla domanda una relazione firmata da un progettista abilitato in cui dichiara:
- la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati
- il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie
- nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici o del patrimonio edilizio tradizionale montano, lo stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi attestata da documentazione fotografica, con l'indicazione degli interventi previsti per la tutela e la valorizzazione di questi elementi.
Il termine è di 90 giorni per progetti definiti particolarmente complessi dal responsabile del procedimento.
Se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non oppongono motivato diniego, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire vige il silenzio-assenso. Sono esclusi i casi con vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali si applicano le disposizioni indicate dalla Legge provinciale 04/08/2015, n. 15, art. 82, com. 3.
Dalla data di rilascio del permesso di costruire il committente ha due anni di tempo per iniziare i lavori. I lavori devono essere conclusi entro cinque anni dalla data d'inizio.
Diritti di segreteria o istruttoria | 15,49 € | |
Contributo di costruzione | ||
Contributo di standard parcheggio | ||
Marca da bollo | 16,00 € | |
Diritti di segreteria o istruttoria (opere di competenza pubblica) | Esente |